Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Agli effetti della presente legge, l'attività di agente e rappresentante di commercio si intende esercitata:

          a) da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate;

          b) da chiunque offra in una propria sede spazi adatti alla vendita, oltre a servizi di consulenza, di marketing e, in generale, servizi di supporto alla vendita medesima.